CONTO CORRENTE COINTESTATO TRA CONIUGI E PRELIEVI NON AUTORIZZATI

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In caso di conto corrente cointestato tra coniugi o familiari, vige una presunzione, ex art. 1854 cod. civ., in base alla quale si ritiene cointestato al 50% il saldo attivo del conto.

Tale presunzione è, però, superabile da uno dei cointestatari del conto attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – per mezzo delle quali uno dei due coniugi riesca a dimostrare che il conto corrente sia stato alimentato soltanto o prevalentemente da questi.

In tale caso, si deve escludere che l’altro cointestatario possa avanzare diritti sul saldo medesimo.

A tal proposito la Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 4838) ha recentemente rilevato che nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298 comma 2, cod. civ. rubricato “Rapporti interni tra debitori o creditori solidali” in base al quale “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.

Ne consegue che, sempre nell’ipotesi, in cui uno dei due coniugi o cointestatari del conto riuscisse a dimostrare la esclusiva provenienza della provvista, l’altro non potrà effettuare continuamente prelievi, sul presupposto della cointestazione stessa del conto; ciò a pena della loro restituzione.

Chiaramente i termini per esercitare l’azione saranno soggetti all’ordinario termine prescrizionale decorrente dal momento del prelievo, ritenuto illegittimo.

Nell’ipotesi, invece, dei prelievi sul conto comune tra coniugi il termine prescrizionale, rimanendo sospeso in costanza di matrimonio, inizierà nuovamente a decorrere dal momento della separazione.

Sempre in ordine ai prelievi, non autorizzati, tra coniugi, sarà legittimo richiederne la restituzione a meno che l’altro non dimostri che gli stessi siano stati impiegati per soddisfare esigenze familiari, ex art. 143 cc.

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